{"id":14004,"date":"2020-10-14T09:54:00","date_gmt":"2020-10-14T07:54:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.comune.osimo.an.it\/?p=14004"},"modified":"2020-10-14T09:57:43","modified_gmt":"2020-10-14T07:57:43","slug":"regolamento-di-polizia-rurale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prenotazioni.comune.osimo.an.it\/?p=14004","title":{"rendered":"REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE"},"content":{"rendered":"<table width=\"98%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"73%\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"73%\">\n<p style=\"text-align: center;\">COMUNE\u00a0 DI\u00a0 OSIMO<br \/>\nPROVINCIA\u00a0 DI\u00a0 ANCONA<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0 Adottato dal Consiglio Comunale con \u00a0Delibera. n.4 del \u00a009\/01\/2002;<\/strong><\/p>\n<p>Modificato \u00a0e \u00a0integrato \u00a0con: Delibera \u00a0C.C. n. 135\u00a0 del\u00a0 29\/11\/2004;<\/p>\n<p>Delibera C.C. n. 173 \u00a0del 19\/10\/2005;<\/p>\n<p>Delibera C.C. n. 3\u00a0 del 25\/01\/2012.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>CAPO I<\/strong><\/p>\n<p><strong>LIMITI DEL REGOLAMENTO \u2013 GENERALITA\u2019<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 1<\/strong><\/p>\n<p>Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio Comunale facente parte della zona rurale.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 2<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE<\/strong><\/p>\n<p>Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne, nonch\u00e9 la tutela dei beni e delle propriet\u00e0 pubbliche.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 3<\/strong><\/p>\n<p><strong>ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE<\/strong><\/p>\n<p>Il servizio di Polizia Rurale \u00e8 svolto dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Municipale nonch\u00e9 dagli Ufficiali e Agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 4<\/strong><\/p>\n<p><strong>ORDINANZE DEL SINDACO<\/strong><\/p>\n<p>Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l\u2019adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali \u00e8 fatta l\u2019intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.<\/p>\n<p><strong>CAPO II<\/strong><\/p>\n<p><strong>PASCOLO \u2013 CACCIA \u2013 PESCA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 5<\/strong><\/p>\n<p><strong>PASCOLO DEGLI ANIMALI<\/strong><\/p>\n<p>Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti e pericolo al traffico veicolare.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 6<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme eventualmente dovute per legge. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 7<\/strong><\/p>\n<p><strong>SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO<\/strong><\/p>\n<p>Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 2\u00b0 e 3\u00b0 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verr\u00e0 perseguito ai sensi di Legge.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 8<\/strong><\/p>\n<p><strong>ATTRAVERSAMENTO\u00a0 DI\u00a0 ABITATO\u00a0 CON\u00a0 MANDRIA DI\u00a0 BESTIAME DI QUALSIVOGLIA\u00a0 SPECIE<\/strong><\/p>\n<p>Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell\u2019abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle propriet\u00e0 limitrofe o delle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.<\/p>\n<p>Nelle vie e piazze degli abitati \u00e8 vietata la sosta del bestiame. La transitabilit\u00e0 delle vie e piazze pubbliche da parte di bestiame tenuto al pascolo \u00e8 consentita nelle sole ore diurne esclusivamente se non vi sono percorsi alternativi.<\/p>\n<p><strong>ART.\u00a0 9<\/strong><\/p>\n<p><strong>PASCOLO IN ORE NOTTURNE<\/strong><\/p>\n<p>Nelle ore notturne il pascolo \u00e8 permesso nei soli fondi chiusi.<\/p>\n<p><strong>ART. 10<\/strong><\/p>\n<p><strong>ESERCIZIO DI CACCIA E PESCA<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019esercizio della caccia e della pesca \u00e8 disciplinato da leggi e regolamenti speciali.<\/p>\n<p>Non \u00e8 consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.<\/p>\n<p>Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall\u2019Amministrazione Provinciale dell\u2019ambito territoriale di caccia competente.<\/p>\n<p><strong>CAPO III<\/strong><\/p>\n<p><strong>CASE COLONICHE<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 11<\/strong><\/p>\n<p><strong>COSTRUZIONI DI CASE COLONICHE<\/strong><\/p>\n<p>Per la costruzione, l\u2019ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme ed i regolamenti vigenti in materia urbanistico &#8211; edilizia ed igienico &#8211; sanitaria.<\/p>\n<p>Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimit\u00e0 delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l\u2019acqua piovana incanalata in corsi d\u2019acqua corrente in modo da evitare danno alle strade. In alternativa, condizionata dai fondi, ad una distanza di mt. lineari 20 dalle strade.<\/p>\n<p><strong>ART. 12<\/strong><\/p>\n<p><strong>IGIENE DELLE CASE COLONICHE<\/strong><\/p>\n<p>Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.<\/p>\n<p>I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo prescrizioni urbanistico \u2013 edilizie ed igienico \u2013 sanitarie regionali e comunali.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimit\u00e0 dell\u2019abitazione ed al di fuori dei luoghi e contenitori consentiti.<\/p>\n<p><strong>ART. 13<\/strong><\/p>\n<p><strong>DEPOSITI DI ESPLOSIVI E INFIAMMABILI<\/strong><\/p>\n<p>Dovendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l\u2019interessato dovr\u00e0 sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.<\/p>\n<p><strong>ART. 14<\/strong><\/p>\n<p><strong>INCAMERAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE<\/strong><\/p>\n<p>I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc., vedi art. 11.<\/p>\n<p><strong>ART. 15<\/strong><\/p>\n<p><strong>STALLE<\/strong><\/p>\n<p>Le stalle con due o pi\u00f9 bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27.7.1934, n. 1265, nonch\u00e9 dal regolamento comunale d\u2019igiene, dal regolamento comunale edilizio e da ogni altra norma che disciplina la materia.<\/p>\n<p><strong>ART. 16<\/strong><\/p>\n<p><strong>CONCIMAIE<\/strong><\/p>\n<p>Il letame dovr\u00e0 essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontana da corsi d\u2019acqua.<\/p>\n<p><strong>ART. 18<\/strong><\/p>\n<p><strong>CANI DA GUARDIA DI EDIFICI RURALI<\/strong><\/p>\n<p>I cani da guardia degli edifici rurali, siti in prossimit\u00e0 delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catena, come da normativa vigente.<\/p>\n<p>La lunghezza della catena deve essere tale che i cani non possano arrivare ad un metro dal margine della carreggiata.<\/p>\n<p><strong>CAPO IV<\/strong><\/p>\n<p><strong>FOSSI\u00a0 E\u00a0 CANALI\u00a0 PRIVATI,\u00a0 DISTANZE\u00a0 ALBERI,\u00a0 RAMI\u00a0 PROTESI\u00a0 E\u00a0 RADICI, SPIGOLATURE<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 19<\/strong><\/p>\n<p><strong>DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE<\/strong><\/p>\n<p>I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.<\/p>\n<p>Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l\u2019esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.<\/p>\n<p><em>Le stesse regole valgono anche per tutti i soggetti pubblici o privati che utilizzano i fossi per opere di pubblica utilit\u00e0.<\/em><\/p>\n<p><strong>ART. 20<\/strong><\/p>\n<p><strong>ATTI VIETATI SULLE STRADE<\/strong><\/p>\n<p>Su tutte le strade e loro pertinenze \u00e8 vietato:<\/p>\n<p>a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse<\/p>\n<p>appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le<\/p>\n<p>pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;<\/p>\n<p>b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro<\/p>\n<p>manufatto ad essa attinente;<\/p>\n<p>c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta<\/p>\n<p>e di scarico;<\/p>\n<p>d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;<\/p>\n<p>e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l\u2019osservanza delle norme<\/p>\n<p>previste sulla conduzione degli animali dal presente regolamento;<\/p>\n<p>f) gettare o\u00a0 depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie,\u00a0 insudiciare\u00a0 e\u00a0 imbrattare<\/p>\n<p>comunque la strada e le sue pertinenze;<\/p>\n<p>g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da<\/p>\n<p>accessi e diramazioni;<\/p>\n<p>h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette, materiali o cose di<\/p>\n<p>qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura, escluse quelle piovane;<\/p>\n<p>i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.<em>.<\/em><\/p>\n<p><strong>ART. 21<\/strong><\/p>\n<p><strong>SPURGO E MANUTENZIONE DI FOSSI E CANALI<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo cos\u00ec\u00a0 sostituito dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.173\u00a0 del 19\/10\/2005) <\/em><\/p>\n<p>1. Ai proprietari o gestori di fossi\u00a0 e canali privati,\u00a0 ai proprietari di terreni soggetti a servit\u00f9\u00a0 di\u00a0 scolo di fossi,\u00a0 se non diversamente disposto, \u00e8\u00a0 fatto obbligo di provvedere a che , anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si svolga senza\u00a0 pregiudizio e danni\u00a0 alle propriet\u00e0 contermini\u00a0 o\u00a0 ad eventuali vie contigue\u00a0 e senza\u00a0 causare danni a persone e cose;<\/p>\n<p>I fossi\u00a0 attigui alle strade comunali, vicinali ed interpoderali, devono a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere\u00a0 spurgati\u00a0 una\u00a0 volta all\u2019anno e occorrendo, pi\u00f9 volte.<\/p>\n<p>Le sezioni dei fossi nelle strade comunali\u00a0 o provinciali devono essere adeguate.<\/p>\n<p>2.\u00a0 Sono\u00a0\u00a0\u00a0 ad esclusivo carico dei proprietari\u00a0 e\u00a0 possessori frontisti le costruzioni\u00a0 delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d\u2019acqua\u00a0 con\u00a0 l\u2019esclusione di fiumi e torrenti.<\/p>\n<p>Per la\u00a0 manutenzione delle opere sopra indicate e per la sistemazione dell\u2019alveo\u00a0 dei minori corsi d\u2019acqua\u00a0 distinti da fiumi e\u00a0 torrenti\u00a0 con\u00a0 la denominazione\u00a0 di fossati,\u00a0 rivi,\u00a0 colatori pubblici,\u00a0 spettano\u00a0 ai\u00a0 frontisti\u00a0 le opere previa autorizzazione della Provincia ;<\/p>\n<p>E\u2019 di competenza del Comune,\u00a0 ai\u00a0 sensi dell\u2019 art.17,\u00a0 L.R. 25\/05\/1999 n\u00b013, la pulizia degli alvei dei corsi d\u2019acqua che attraversano i centri abitati, con\u00a0 l\u2019esclusione\u00a0 di\u00a0 fiumi\u00a0 e\u00a0 torrenti.<\/p>\n<p>3. In\u00a0 caso\u00a0 di\u00a0 trascuratezza\u00a0 o\u00a0 inadempienza\u00a0\u00a0 agli\u00a0 obblighi,\u00a0 nei\u00a0 termini\u00a0 prescritti\u00a0 dal\u00a0 Comune l\u2019Amministrazione\u00a0 far\u00e0\u00a0 eseguire\u00a0 i\u00a0 lavori\u00a0 necessari\u00a0 a\u00a0 spese\u00a0 dell\u2019 inadempiente,\u00a0 ferma\u00a0 restando la sanzione per la violazione accertata.\u201d<\/p>\n<p><strong>ART. 22<\/strong><\/p>\n<p><strong>CONDOTTA DELLE ACQUE<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all\u2019ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli \u00a0eventuali danni non causati da terzi.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Salvo quanto \u00e8 stabilito nell\u2019art. 23, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condurre l\u2019acqua hanno l\u2019obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque, devono, altres\u00ec, eseguire e mantenere le altre opere d\u2019arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l\u2019esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all\u2019atto di concessione rilasciato dall\u2019ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 L\u2019 irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale ne comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l\u2019irrigazione.<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0L\u2019ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l\u2019esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalit\u00e0 di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d\u2019ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.<\/p>\n<p><strong>ART. 23<\/strong><\/p>\n<p><strong>CANALI ARTIFICIALI E MANUFATTI SUI MEDESIMI<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimit\u00e0 del confine stradale hanno l\u2019obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee a impedire l\u2019afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.<\/p>\n<p>2.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari o degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo possesso in contrario.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le prescrizioni tecniche dell\u2019ente proprietario della strada in relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata.<\/p>\n<p>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le prescrizioni sopra indicate \u00e8 obbligatoria da parte dei proprietari o utenti delle acque ed \u00e8 a loro spese:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 quando, a giudizio dell\u2019ente proprietario, i manufatti presentano condizioni di insufficiente sicurezza.<\/p>\n<p>5.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 E\u2019 altres\u00ec a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti ricostruiti.<\/p>\n<p>6.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo all\u2019allargamento<\/p>\n<p>della sede stradale, il relativo costo \u00e8 a carico dell\u2019ente proprietario della strada, fermo<\/p>\n<p>restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle acque, l\u2019onere di\u00a0manutenzione dell\u2019intero manufatto.<\/p>\n<p><strong>ART. 24<\/strong><\/p>\n<p><strong>FASCE\u00a0 DI\u00a0 RISPETTO\u00a0 IN RETTILINEO E\u00a0 AREE\u00a0 DI\u00a0 VISIBILITA\u2019 NELLE<\/strong><\/p>\n<p><strong>INTERSEZIONI\u00a0 FUORI\u00a0 DAI\u00a0 CENTRI ABITATI.<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo cos\u00ec\u00a0 sostituito dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.173\u00a0 del 19\/10\/2005) <\/em><\/p>\n<p>1. Ai \u00a0\u00a0proprietari\u00a0 o\u00a0 aventi\u00a0 diritto\u00a0 dei\u00a0 fondi\u00a0 confinanti\u00a0 con le propriet\u00e0\u00a0 stradali\u00a0 fuori dei\u00a0 centri abitati\u00a0 \u00e8\u00a0 vietato:<\/p>\n<p>a)\u00a0 aprire canali,\u00a0 fossi ed eseguire qualunque escavazione\u00a0 nei terreni laterali\u00a0 alle strade, fatti salvi\u00a0 le facolt\u00e0\u00a0 ed\u00a0 i\u00a0 limiti di\u00a0 cui\u00a0 all\u2019 art. 25\u00a0 commi 1 &#8211;\u00a0 2\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 Regolamento;<\/p>\n<p>b)\u00a0 costruire,\u00a0 ricostruire\u00a0 o ampliare , lateralmente\u00a0 alle\u00a0 strade , edificazioni\u00a0 di\u00a0 qualsiasi\u00a0 tipo\u00a0 e materiale,\u00a0 in\u00a0 difformit\u00e0\u00a0 alle vigenti norme del\u00a0 Codice della Strada e\u00a0 Regolamento d\u2019attuazione;<\/p>\n<p>c)\u00a0 impiantare alberi\u00a0 lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni, fatti salvi le facolt\u00e0 ed i limiti di cui\u00a0 all\u2019 art.25\u00a0 comma 2\u00a0 del\u00a0 presente\u00a0 Regolamento;<\/p>\n<p>d)\u00a0 quant\u2019 altro previsto dal vigente Codice della Strada e\u00a0 Regolamento di Attuazione.<\/p>\n<p><strong>ART.25<\/strong><\/p>\n<p><strong>DISTANZE\u00a0 PER\u00a0 APERTURA\u00a0 DI\u00a0 FOSSI\u00a0 E\u00a0 CANALI\u00a0 E\u00a0 PER\u00a0 PIANTAGIONI<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo cos\u00ec\u00a0 sostituito dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.135\u00a0 del 29\/11\/2004) <\/em><\/p>\n<p>1.\u00a0 Per operazioni di\u00a0 scavo e apertura\u00a0 di\u00a0 fossi\u00a0 o canali\u00a0\u00a0 di\u00a0 raccolta delle acque\u00a0 o per eseguire\u00a0 qualsiasi\u00a0 escavazione lateralmente alle strade,\u00a0 la distanza\u00a0 dal confine stradale,\u00a0 ovvero dal ciglio esterno della cunetta ove esistente\u00a0 o dal piede della scarpata se la strada \u00e8 in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada \u00e8 in trincea, non\u00a0 pu\u00f2 essere inferiore alla profondit\u00e0 dei canali,\u00a0 fossi\u00a0 od\u00a0 escavazioni;<\/p>\n<p>2.\u00a0 La distanza da rispettare\u00a0 per impiantare lateralmente alle strade\u00a0\u00a0 le viti , gli arbusti , le siepi vive, le coltivazioni erbacee, anche a carattere stagionale,\u00a0 non pu\u00f2 essere\u00a0 inferiore ad\u00a0 1 m.;<\/p>\n<p>la\u00a0 distanza\u00a0 da\u00a0 rispettare\u00a0\u00a0 per\u00a0\u00a0 piantagioni\u00a0\u00a0 ed alberi di non alto fusto non pu\u00f2 essere inferiore a 1.50 m.;\u00a0 la distanza da rispettare per impiantare alberi di alto fusto non\u00a0 pu\u00f2 essere inferiore a 3 m.\u201d<\/p>\n<p><strong>ART. 26<\/strong><\/p>\n<p><strong>ABBEVERATOI\u00a0 PER\u00a0 ANIMALI<\/strong><\/p>\n<p>Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti: \u00e8 vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi \u00e8 vietato il lavaggio degli animali, nonch\u00e9 la pulizia e il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane\u00a0 pubbliche\u00a0 e\u00a0 da quelle per usi domestici.<\/p>\n<p><strong>ART. 27<\/strong><\/p>\n<p><strong>RECISIONI DI RAMI PROTESI E RADICI<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 I proprietari dei terreni confinanti hanno l\u2019obbligo di mantenere le\u00a0 siepi\u00a0 in modo da non<\/p>\n<p>restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono\u00a0\u00a0 oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilit\u00e0 dalla distanza\u00a0 e dalla angolazione necessarie nel rispetto della vigente legislazione regionale in materia.<\/p>\n<p>2.\u00a0 Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi \u00e8 tenuto a rimuoverli nel pi\u00f9 breve tempo possibile.<\/p>\n<p><strong>ART. 28<\/strong><\/p>\n<p><strong>LAVORAZIONE\u00a0 DEI\u00a0 TERRENI\u00a0 AGRICOLI<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo cos\u00ec\u00a0 sostituito dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.173\u00a0 del 19\/10\/2005) <\/em><\/p>\n<p>1.\u00a0 Ai\u00a0\u00a0 frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico\u00a0\u00a0 \u00e8\u00a0 fatto obbligo di\u00a0 effettuare\u00a0 la\u00a0 lavorazione\u00a0 dei\u00a0 propri\u00a0\u00a0 fondi\u00a0 agricoli ovvero la sistemazione\u00a0 del\u00a0 letto\u00a0 di\u00a0 semina per colture successive,\u00a0 osservando una fascia di rispetto\u00a0 per volgere l\u2019aratro o qualsiasi altro mezzo\u00a0 agricolo pesante o\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 lavorazione\u00a0\u00a0 profonda,\u00a0\u00a0 con le\u00a0 seguenti ampiezze e\u00a0 modalit\u00e0\u00a0\u00a0 in\u00a0 relazione alle\u00a0 diverse tipologie\u00a0 delle strade:<\/p>\n<p>a)\u00a0 per la lavorazione di\u00a0 fondi\u00a0 posti\u00a0 allo stesso livello o in naturale declivio sulle sedi\u00a0 stradali, deve essere mantenuta una\u00a0 fascia\u00a0 di\u00a0 rispetto (capezzagna non coltivata)\u00a0 di\u00a0 ampiezza\u00a0\u00a0 non\u00a0 inferiore\u00a0 a\u00a0 <strong>2 ml<\/strong>.\u00a0 misurata\u00a0\u00a0 dal\u00a0 ciglio\u00a0 esterno\u00a0 del fosso di guardia o della cunetta ove esistenti;<\/p>\n<p>b)\u00a0 la\u00a0 lavorazione dei\u00a0 fondi\u00a0\u00a0 situati\u00a0 a valle\u00a0 delle\u00a0\u00a0 strade realizzate a mezza costa\u00a0\u00a0\u00a0 o\u00a0 in\u00a0 rilevato deve\u00a0 essere effettuata\u00a0 mantenendo\u00a0 integro il\u00a0 piede delle scarpate\u00a0 al fine di\u00a0 evitare\u00a0 danni\u00a0 alla fondazione del corpo stradale\u00a0 e\u00a0 il\u00a0 conseguente rischio di\u00a0 cedimenti;<\/p>\n<p>c)\u00a0 per\u00a0 la lavorazione dei\u00a0 fondi\u00a0 situati\u00a0 a\u00a0 monte delle strade realizzate a mezza\u00a0 costa\u00a0 o in trincea,\u00a0\u00a0\u00a0 deve\u00a0 essere\u00a0\u00a0 mantenuta\u00a0 una\u00a0 fascia\u00a0 di\u00a0\u00a0 rispetto (capezzagna non coltivata) di ampiezza\u00a0 non\u00a0 inferiore\u00a0 a\u00a0 <strong>3 ml<\/strong>.\u00a0 misurata\u00a0\u00a0 dal\u00a0\u00a0 ciglio superiore\u00a0 della\u00a0 scarpata;<\/p>\n<p>2. Ai frontisti\u00a0 degli alvei dei corsi d\u2019acqua demaniali e non demaniali \u00e8 fatto obbligo,\u00a0 per\u00a0 effettuare la lavorazione dei propri fondi agricoli,\u00a0 mantenere le seguenti distanze\u00a0\u00a0\u00a0 in\u00a0 relazione alle\u00a0 diverse\u00a0 tipologie\u00a0 dei corsi d\u2019acqua:<\/p>\n<p>a) distanze\u00a0\u00a0 da\u00a0\u00a0 mantenere\u00a0 dal\u00a0 piede\u00a0 degli argini\u00a0 e\u00a0 loro\u00a0 accessori\u00a0\u00a0 dei seguenti\u00a0 corsi\u00a0 d\u2019acqua iscritti\u00a0 nell\u2019 elenco\u00a0 delle\u00a0 acque\u00a0 pubbliche\u00a0 della\u00a0 Provincia di Ancona:<\/p>\n<p>non\u00a0 inferiore\u00a0 a\u00a0 4 ml. :<\/p>\n<p>Fiume\u00a0 Musone\u00a0 &#8211;\u00a0 Torrente Aspio\u00a0 &#8211; Torrente Scaricalasino \u2013 Torrente Fiumicello<\/p>\n<p>non inferiore\u00a0 a\u00a0 2 ml. :<\/p>\n<p>Fosso Capor\u00e0,\u00a0 Fosso Montetorto,\u00a0 Fosso Vallato,\u00a0 Fosso della Moglie, Fosso Rigo, Fosso S.Valentino,\u00a0 Fosso di Rosciano,\u00a0 Fosso di Capo Grosso,\u00a0 Fosso del Troscione;<\/p>\n<p>b) \u00a0la\u00a0 distanza \u00a0da mantenere dal \u00a0piede degli \u00a0argini \u00a0e loro accessori \u00a0dei corsi \u00a0d\u2019 acqua minori \u00a0non \u00a0iscritti \u00a0nell\u2019elenco \u00a0delle acque pubbliche della Provincia di Ancona\u00a0 \u00e8\u00a0 di\u00a0 1.5 ml.<\/p>\n<p>3.\u00a0\u00a0 Nei fondi a monte delle strade\u00a0 e\u00a0 dei corsi d\u2019acqua\u00a0 ed in particolare in caso di terreni con forte pendenza\u00a0 la\u00a0 lavorazione deve avvenire assicurando la ordinaria manutenzione\u00a0 delle fasce di rispetto (capezzagne) con\u00a0 la realizzazione\u00a0 di un fosso\u00a0 (controfosso)\u00a0 da posizionare\u00a0 all\u2019esterno (verso il campo)\u00a0 delle\u00a0 capezzagne.<\/p>\n<p>Dovranno inoltre essere realizzati attraversamenti idonei per il convogliamento delle acque meteoriche nei fossi\u00a0 laterali delle strade, sempre in corrispondenza dei\u00a0 chiavicotti se presenti o delle diverse opere di raccolta e scarico. Tale fosso dovr\u00e0 essere dimensionato per garantire una portata sufficiente per la condotta di tali acque anche in occasione di piogge intense e prolungate;<\/p>\n<p>4.\u00a0 I proprietari dei fondi\u00a0 hanno inoltre l\u2019obbligo di tagliare i rami\u00a0 che si protendono oltre il proprio confine\u00a0 in\u00a0 vicinanza\u00a0 di\u00a0 fabbricati,\u00a0 qualora\u00a0\u00a0 creino situazioni di\u00a0 pericolo per la pubblica e privata incolumit\u00e0.\u00a0\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 28 bis<\/strong><\/p>\n<p><strong>PULIZIA DELLE AREE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo introdotto\u00a0 dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.3\u00a0 del 25\/01\/2012) <\/em><\/p>\n<p>1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti e sfalciati, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite\u00a0 con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.<\/p>\n<p>2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilit\u00e0 di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E&#8217; fatto obbligo\u00a0 conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc&#8230;., provvedendo all&#8217;esecuzione dello sfalcio dell&#8217;erba nei mesi da maggio a settembre (\u00a0 a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 di settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce ecc&#8230;.<\/p>\n<p>3. In caso di inadempienza, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco demanda agli uffici competenti del Comune l&#8217;emanazione degli atti necessari per provvedere direttamente alla pulizia, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.<\/p>\n<p><strong>ART. 29<\/strong><\/p>\n<p><strong>SPIGOLATURE<\/strong><\/p>\n<p>Senza il consenso del proprietario \u00e8 vietato di spigolare (<em>raccogliere <\/em>), rastrellare o rampollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.<\/p>\n<p>Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.<\/p>\n<p><strong>ART. 30<\/strong><\/p>\n<p><strong>MANUTENZIONE DELLE RIPE<\/strong><\/p>\n<p>I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l\u2019ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o altro materiale sulla strada. Devono altres\u00ec realizzare, ove occorrano, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.<\/p>\n<p><strong>ART. 30 bis\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p><em>(Articolo introdotto\u00a0 dalla\u00a0 Delibera di C.C. n.3\u00a0 del 25\/01\/2012) <\/em><\/p>\n<p>Per le violazioni delle norme contenute nel presente capo si applica una sanzione amministrativa da <strong>Euro 100,00<\/strong> ad <strong>Euro 450,00<\/strong>. L&#8217;oblazione in via breve, come da legge 689\/81,\u00a0 \u00e8 quantificabile in <strong>Euro 150,00<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Nella fattispecie delle violazioni all&#8217;art. 28 bis &#8220;Pulizia delle aree private e terreni non edificati&#8221; si applica :<\/p>\n<ol>\n<li>una sanzione amministrativa da <strong>Euro 25,00<\/strong> ad <strong>Euro 450,00<\/strong>, con oblazione in via breve, come da legge 689\/81,\u00a0\u00a0 quantificabile in <strong>Euro 50,00 <\/strong>quando la violazione \u00e8 riferibile a giardini privati <strong>inferiori a 100 mq<\/strong>;<\/li>\n<li>una sanzione amministrativa da <strong>Euro 50,00<\/strong> ad <strong>Euro 450,00<\/strong>, con oblazione in via breve, come da legge 689\/81,\u00a0\u00a0 quantificabile in <strong>Euro 100,00 <\/strong>quando la violazione \u00e8 riferibile a giardini privati compresi tra i <strong>100 e i 500 mq<\/strong>;<\/li>\n<li>una sanzione amministrativa da <strong>Euro 100,00<\/strong> ad <strong>Euro 450,00<\/strong>, con oblazione in via breve, come da legge 689\/81,\u00a0\u00a0 quantificabile in <strong>Euro 150,00 <\/strong>quando la violazione \u00e8 riferibile a giardini privati o terreni edificabili o coltivabili superiori a <strong>500 mq<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>CAPO V<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>MALATTIE\u00a0 DELLE\u00a0 PIANTE\u00a0 E\u00a0 LOTTA\u00a0 CONTRO\u00a0 GLI\u00a0 INSETTI\u00a0 NOCIVI\u00a0<\/strong><strong style=\"font-size: inherit; font-family: inherit;\">ALL\u2019 AGRICOLTURA<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 31<\/strong><\/p>\n<p><strong>DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE \u2013 DENUNCIA OBBLIGATORIA<\/strong><\/p>\n<p>Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:<\/p>\n<p>A)\u00a0 nella evenienza di comparsa di nuove crittogame parassite delle piante, nuovi insetti o<\/p>\n<p>altri \u00a0animali \u00a0nocivi \u00a0all\u2019 agricoltura, \u00a0l\u2019 Autorit\u00e0 \u00a0Comunale, d\u2019 intesa \u00a0con \u00a0i competenti<\/p>\n<p>Uffici \u00a0Provinciali \u00a0e \u00a0Regionali \u00a0\u00a0per \u00a0l\u2019 Agricoltura \u00a0e \u00a0con \u00a0l\u2019 Osservatorio \u00a0Fitopatologico<\/p>\n<p>competente \u00a0\u00a0per \u00a0territorio, \u00a0impartisce, \u00a0di \u00a0volta \u00a0in \u00a0volta, \u00a0disposizioni \u00a0che \u00a0dovranno<\/p>\n<p>essere \u00a0scrupolosamente \u00a0rispettate \u00a0dai \u00a0proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque<\/p>\n<p>altro \u00a0ne \u00a0sia \u00a0interessato, per sostenere \u00a0la \u00a0lotta \u00a0contro tali parassiti in conformit\u00e0 della<\/p>\n<p>Legge 18.06.1931, n. 987 \u00a0e \u00a0sue \u00a0successive \u00a0modificazioni, contenente norme \u00a0per la<\/p>\n<p>difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;<\/p>\n<p>B) \u00a0salve\u00a0 \u00a0le\u00a0\u00a0 disposizioni\u00a0 dettate \u00a0\u00a0dalla \u00a0\u00a0predetta \u00a0Legge \u00a018.06.1931, n. 987 \u00a0e \u00a0\u00a0\u00a0quelle<\/p>\n<p>contenute \u00a0nel \u00a0regolamento per l\u2019applicazione della legge stessa, approvato con \u00a0R.D.<\/p>\n<p>12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 02.12.1937, n. 2504, \u00e8 fatto obbligo ai<\/p>\n<p>proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque ainteressati<\/p>\n<p>all\u2019azienda, di denunciare all\u2019 Autorit\u00e0 comunale, al competente Ufficio provinciale \u00a0e<\/p>\n<p>regionale\u00a0 per \u00a0l\u2019 agricolture \u00a0o \u00a0all\u2019 osservatorio \u00a0fitopatologico, \u00a0la \u00a0comparsa di \u00a0insetti,<\/p>\n<p>animali \u00a0nocivi, \u00a0crittogame \u00a0o \u00a0comunque\u00a0 di \u00a0malattie \u00a0o \u00a0\u00a0deperimenti \u00a0che \u00a0appaiano<\/p>\n<p>diffusibili \u00a0o pericolosi, \u00a0nonch\u00e9 di \u00a0applicare \u00a0contro di essi rimedi o mezzi di lotta che<\/p>\n<p>venissero all\u2019uopo indicati;<\/p>\n<p>C)\u00a0 verificandosi \u00a0casi \u00a0di \u00a0malaria\u00a0 diffusibile o \u00a0pericolosa, i proprietari ed altri comunque<\/p>\n<p>interessati \u00a0all\u2019 azienda \u00a0non \u00a0potranno \u00a0trasportare \u00a0altrove \u00a0\u00a0piante \u00a0o \u00a0parti \u00a0di \u00a0piante<\/p>\n<p>esposte\u00a0 all\u2019infestazione, senza un certificato di immunit\u00e0 rilasciato dall\u2019Osservatorio<\/p>\n<p>Fitopatologico \u00a0per territorio<\/p>\n<p><strong>ART. 32<\/strong><\/p>\n<p><strong>DIVIETO DI VENDITA DI PIANTE E SEMENTI<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 vietato trasportare piante o parti di piante esposte all\u2019infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunit\u00e0 rilasciato dall\u2019 Osservatorio di Fitopatologia competente, <em>per coloro che non hanno le autorizzazioni di legge.<\/em><\/p>\n<p><strong>ART. 33<\/strong><\/p>\n<p><strong>CARTELLI PER ESCHE AVVELENATE<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possono recar danno all\u2019uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all\u2019 autorit\u00e0 Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scrittura \u201c terreno avvelenato \u201c o simile.<\/p>\n<p><strong>CAPO VI<\/strong><\/p>\n<p><strong>MALATTIE DEL BESTIAME<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 34<\/strong><\/p>\n<p><strong>OBBLIGO DI DENUNCIA<\/strong><\/p>\n<p>I\u00a0 proprietari o\u00a0 detentori\u00a0 degli\u00a0 animali, a\u00a0 qualunque\u00a0 titolo, sono obbligati a denunciare all\u2019 Autorit\u00e0 Comunale e alla competente Azienda Sanitaria Locale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell\u2019art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05.06.1954 dell\u2019Alto Commissario per l\u2019 Igiena e la Sanit\u00e0 e loro modifiche ed integrazioni.<\/p>\n<p><strong>ART. 35<\/strong><\/p>\n<p><strong>ISOLAMENTO PER MALATTIE CONTAGIOSE<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell\u2019intervento dell\u2019 Autorit\u00e0 Sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovr\u00e0 provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d\u2019acqua.<\/p>\n<p>I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>ART. 36<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEPPELLIMENTO DI ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019 interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformit\u00e0 alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320\u00a0 e successive modificazioni ed integrazioni.<\/p>\n<p><strong>ART. 37<\/strong><\/p>\n<p><strong>IGIENE DEGLI ANIMALI NELLE STALLE<\/strong><\/p>\n<p>Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, intonacate e in buono stato di conservazione.<\/p>\n<p>Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altre materie.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato tenere nelle stalle animali da cortile.<\/p>\n<p><strong>CAPO VII<\/strong><\/p>\n<p><strong>RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA\u2019 ALTRUI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 38<\/strong><\/p>\n<p><strong>CULTURE AGRARIE \u2013 LIMITAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>Ciascun\u00a0 proprietario di terreni pu\u00f2 usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterr\u00e0 pi\u00f9 utili, purch\u00e8 la sua attivit\u00e0 non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture e allevamenti particolari.<\/p>\n<p>Quando si rende necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalit\u00e0 e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.<\/p>\n<p><strong>ART. 39<\/strong><\/p>\n<p><strong>ACCENZIONE\u00a0 DEI\u00a0 FUOCHI<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie o simili,<\/p>\n<p>particolarmente in vicinanza di altre propriet\u00e0 private o di vie pubbliche, dovranno<\/p>\n<p>usarsi precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.<\/p>\n<p>2.\u00a0 E\u2019 comunque vietato di dar fuoco alle stoppie nei campi, e\/o nei boschi, fuori dai periodi<\/p>\n<p>e\/o senza le condizioni stabilite dal presente regolamento e ad una distanza minore di quella in esso determinata.<\/p>\n<p>3.\u00a0 E\u2019 vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 Settembre e ad<\/p>\n<p>una distanza minore di centocinquanta (150) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi,<\/p>\n<p>dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da<\/p>\n<p>qualsiasi altro deposito di materia infiammabile e combustibile.<\/p>\n<p>4.\u00a0 Anche quando il fuoco \u00e8 acceso nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata,<\/p>\n<p>devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle propriet\u00e0 altrui, e chi ha<\/p>\n<p>acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone, minimo<\/p>\n<p>due,\u00a0 fino a quando il fuoco sia spento.<\/p>\n<p>5.\u00a0 E\u2019 comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi in presenza di vento anche di<\/p>\n<p>scarsa intensit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>CAPO VIII<\/strong><\/p>\n<p><strong>SANZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 40<\/strong><\/p>\n<p><strong>ACCERTAMENTO DELLE\u00a0 VIOLAZIONI<\/strong><\/p>\n<p>1.\u00a0 Le violazioni\u00a0 alle norme del seguente Regolamento sono accertate\u00a0 dagli Ufficiali ed agenti di Polizia Municipale\u00a0 nonch\u00e9,\u00a0 delle altre forze di Polizia.<\/p>\n<p>Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, le violazioni\u00a0 sono punite ai sensi della legge n\u00b0689 del 24\/11\/1981,\u00a0 D.Lgs.n\u00b0267 del 18\/08\/2000 art. 7 e 7bis,\u00a0 cos\u00ec come modificati dalla legge n\u00b03 del 16\/01\/2003 e dalla legge n\u00b0116 del 20\/05\/2003\u00a0 e delibera C.C. n.119 del 22\/10\/2003,\u00a0\u00a0 nonch\u00e8\u00a0 dalle sanzioni previste\u00a0 dal vigente Codice della Strada\u00a0 e relativo Regolamento di Attuazione\u00a0 per\u00a0 gli argomenti trattati dal presente Regolamento.\u201d<\/p>\n<p><strong>ART. 41<\/strong><\/p>\n<p><strong>RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONE DI UFFICIO<\/strong><\/p>\n<p>Oltre al pagamento della sanzione prevista,\u00a0 il Sindaco pu\u00f2 ordinare la rimessa in pristino e disporre l\u2019 esecuzione d\u2019 Ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all\u2019 art. 54 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.<\/p>\n<p>L\u2019 esecuzione d\u2019 ufficio \u00e8 a spese degli interessati.<\/p>\n<p><strong>ART. 42<\/strong><\/p>\n<p><strong>OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO<\/strong><\/p>\n<p>Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall\u2019 art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, \u00e8 punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 a euro\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211; (Legge 689 del 24.11.1981) salvo altre disposizioni di legge.<\/p>\n<p><strong>ART. 43<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE<\/strong><\/p>\n<p>I funzionari e gli agenti, all\u2019 atto di accertare l\u2019 infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l\u2019 infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprech\u00e8 le cose stesse appartengano a persona obbligata per l\u2019 infrazione.<\/p>\n<p>Nell\u2019 effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.<\/p>\n<p>In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.12.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982 n. 571.<\/p>\n<p>Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario.<\/p>\n<p>Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all\u2019 autorit\u00e0 competente.<\/p>\n<p><strong>ART. 44<\/strong><\/p>\n<p><strong>OMESSA OTTEMPERANZA DI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO<\/strong><\/p>\n<p>Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sar\u00e0 inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:<\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell\u2019 attivit\u00e0 specifica del concessionario;<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti<\/p>\n<p>al fatto infrazionale;<\/p>\n<p>c)\u00a0 per morosit\u00e0 del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza\u00a0della concessione.<\/p>\n<p>La sospensione pu\u00f2 avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarr\u00e0 fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.<\/p>\n<p>In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.12.1981 n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982 n. 571.<\/p>\n<p>Le cose sequestrate saranno conservate \u00a0presso la depositeria comunale \u00a0o \u00a0presso \u00a0altro \u00a0depositario.<\/p>\n<p>Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all\u2019 autorit\u00e0 competente.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COMUNE\u00a0 DI\u00a0 OSIMO PROVINCIA\u00a0 DI\u00a0 ANCONA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE \u00a0\u00a0\u00a0 Adottato dal Consiglio Comunale con \u00a0Delibera. n.4 del \u00a009\/01\/2002; Modificato \u00a0e \u00a0integrato \u00a0con: Delibera \u00a0C.C. n. 135\u00a0 del\u00a0 29\/11\/2004; Delibera C.C. n. 173 \u00a0del 19\/10\/2005; Delibera C.C. n. 3\u00a0 del 25\/01\/2012. \u00a0 CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO 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