{"id":13966,"date":"2020-10-13T12:39:13","date_gmt":"2020-10-13T10:39:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.comune.osimo.an.it\/?p=13966"},"modified":"2020-10-13T12:39:14","modified_gmt":"2020-10-13T10:39:14","slug":"regolamento-di-polizia-urbana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prenotazioni.comune.osimo.an.it\/?p=13966","title":{"rendered":"Regolamento di Polizia Urbana"},"content":{"rendered":"<table border=\"0\" width=\"98%\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"4\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"73%\"><b><span style=\"font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;\">REGOLAMENTI COMUNALI<\/span><\/b><br \/>\n<span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;\"><span class=\"style1\">Regolamento di Polizia Urbana<\/span><br \/>\n<span class=\"style2\">&#8211; p.m.<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr align=\"left\" valign=\"top\">\n<td width=\"73%\"><span style=\"font-size: inherit; font-family: inherit; font-weight: inherit;\">COMUNE DI OSIMO<\/span><\/p>\n<div>\n<p style=\"text-align: center;\"><u>Regolamento di P.U.<\/u><\/p>\n<p>Approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo 1914 e dalla Giunta Prov. Amm.va il 15 Maggio 1914<\/p>\n<p>(N. 21034 \u2013 Div. 2\u00b0)<\/p>\n<p>Variazione art. 57<\/p>\n<p>(Del. C. 26-IX-45 app. dalla G.P.A. il 19-XI-45 n. 27245)<\/p>\n<p>Art.57 \u201cSino all\u2019ora che sar\u00e0 fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, da pubblicarsi all\u2019albo pretorio del Comune nel primo giorno successivo di festa, fiera, o mercato e in altri luoghi pubblici, \u00e8 vietato ai produttori, incettatori, rivenditori di procedere fra loro,in qualsiasi parte del territorio comunale, a contrattazione di uova, pollame, animali di bassa corte, e generi ortivi. Lo scoccare dell\u2019ora di cessazione del divieto sar\u00e0 segnalato con l\u2019abbassamento di una bandiera che sar\u00e0 ogni mattina esposta sul luogo del mercato\u201d.<\/p>\n<h6>ORARIO VIGENTE<\/h6>\n<p><u><\/u>\u00a0Alle ore 8 dal I\u00b0 maggio al 31 agosto<\/p>\n<p>Alle ore 9 dal I\u00b0 al 30 aprile e dal I\u00b0 settembre al 31 ottobre<\/p>\n<p>Alle ore 9.30 negli altri mesi<\/p>\n<p>CITTA\u2019 DI OSIMO<\/p>\n<p align=\"center\">__________________<\/p>\n<p align=\"center\">UFFICIO DI POLIZIA URBANA<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p align=\"center\">=============<\/p>\n<p align=\"center\">\n<p>Art. 57 Reg.di P.U. (levata della bandiera all\u2019interno del Mercato Verdura)<\/p>\n<p>Alle ore 8 dal I\u00b0 maggio al 31 agosto<\/p>\n<p>Alle ore 9 dal I\u00b0 al 30 aprile e dal I\u00b0 settembre al 31 ottobre<\/p>\n<p>Alle ore 9.30 negli altri mesi.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>CAPO I<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Nettezza del solo pubblico<\/b><\/p>\n<p><i>Art. 1\u00a0<\/i>-Le piazze, le strade, i vicoli della citt\u00e0, e borghi ed in genere tutti i luoghi destinati e aperti al pubblico uso devono esser tenuti costantemente puliti.<\/p>\n<p>La spazzatura generale delle vie \u2013 piazze ed in generale di tutti i luoghi pubblici della citt\u00e0 viene effettuata a cura del Municipio.<\/p>\n<p><i>Art. 2<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di rompere sulle piazze e sulle pubbliche vie della citt\u00e0, legna, fascine ecc\u2026 e di lordare o danneggiare in qualsiasi modo il suolo pubblico.<\/p>\n<p><i>Art. 3<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato il getto in qualunque maniera ed in qualsiasi localit\u00e0 pubblica, nonch\u00e9 l\u2019abbandono o il deposito di rottami, immondizie, spazzature, avanzi di frutta, erbaggi, di acqua pura ed impura o di qualunque altra materia liquida o solida di pregiudizio e d\u2019incomodo ai transitanti o d\u2019ingombro e di deturpamento a vie e piazze, ed altri luoghi pubblici.<\/p>\n<p><i>Art. 4<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato scaricare materie, terra, rottami ed altro fuori dalla localit\u00e0 designata dal Municipio.<\/p>\n<p><i>Art. 6<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di soddisfare alle esigenze del corpo nelle pubbliche vie, vicoli o spazi di qualunque sorta, fuori dei cessi e degli orinatoi pubblici.<\/p>\n<p><i>Art. 7<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di lasciar vagare nell\u2019interno della citt\u00e0 e nelle vie di circonvallazione e borghi ogni specie di pollame, anatre, oche, maiali, pecore e capre, anche se queste ultime condotte a guinzaglio.<\/p>\n<p><i>Art. 8<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di pettinare o pettinarsi sul suolo pubblico e sulle porte della abitazioni prospicienti le piazze e le vie pubbliche.<\/p>\n<p><i>Art. 9<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato all\u2019interno della citt\u00e0 e borghi vagliare o trebbiare granaglie ed altri generi, ventilare il carbone, battere o scuotere lane, tappeti, stuoie, ecc\u2026 tanto dalle finestre, terrazze, quanto sulle pubbliche vie. La vagliatura del grano potr\u00e0 farsi nell\u2019interno delle case, semprech\u00e8 la polvere non esca dalle medesime nelle vie e piazze a recare incomodo ai vicini ed ai transitanti.<\/p>\n<p><i>Art. 10<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato nell\u2019interno della citt\u00e0 e borghi strigliare e tosare sulle pubbliche vie, piazze ecc\u2026 cavalli ed altri animali , come pure ingrassare e pulire finimenti ed altri oggetti consimili, e trattenere avanti le stalle e lungo le vie della citt\u00e0 cavalli ed altre bestie da tiro.<\/p>\n<p>E\u2019 del pari vietati la lavatura delle carrozze, birocci ed altri veicoli nelle vie della citt\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019ufficio di P.U. potr\u00e0 volta per volta designare la localit\u00e0 adatta all\u2019uopo.<\/p>\n<p><i>Art. 11<\/i>\u00a0\u2013 Non potranno mai farsi transitare per l\u2019interno della citt\u00e0 gruppi di maiali e pecore.<\/p>\n<p><i>Art. 12<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di foraggiare gli animali nell\u2019interno della citt\u00e0.<\/p>\n<p><i>Art. 13<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di spandere e battere il pelo ad uso, degli scopettari, fuori della localit\u00e0 designata dall\u2019autorit\u00e0 comunale.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 il Sindaco in via eccezionale permettere ai fabbricanti di spazzole la semplice custodia del pelo stesso sul piazzale del campo boario dalle 11 alle 14 meno che nei giorni di fiere e mercati.<\/p>\n<p><i>Art. 14<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato depositare per le vie e piazze della citt\u00e0 e nell\u2019interno degli esercizi pubblici involti di biancheria o di altri indumenti sudici.<\/p>\n<p><i>Art. 15<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato il trasporto di materie imbrattanti con barocci, carri o carretti che non siano costruiti in modo da impedire la dispersione delle materie stesse. Il trasporto delle materie sudice e fetenti non potr\u00e0 farsi che con carri ermeticamente chiusi.<\/p>\n<p>Il trasporto delle carni fresche deal mattatoio e da qualunque altro luogo di deposito al luogo dello spaccio, dovr\u00e0 farsi mediante recipienti chiusi o altrimenti ben coperti con panno pulito atto ad impedire completamente la vista delle carni e lo sgocciolio del sangue.<\/p>\n<p><i>Art. 16<\/i>\u00a0\u2013 Dopo il carico e lo scarico di qualsiasi oggetto in suolo pubblico, sar\u00e0 obbligo di coloro a comodo dei quali si fece l\u2019operazione di fare immediatamente ripulire il suolo che ne fosse rimasto imbrattato.<\/p>\n<p><i>Art. 17<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di accendere fuoco sulle pubbliche vie, di bruciarvi paglia, legna e qualunque altra specie di combustibili.<\/p>\n<p><i>Art. 18<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato deporre sulla pubblica via bottiglie rotte, ed a ogni altro oggetto che possa essere cagione d\u2019inciampo o pericolo.<\/p>\n<p><i>Art.19<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato gettare dalle porte o dalle finestre di case poste su viee piazze pubbliche, acqua, orine, spazzature od altra qualsiasi cosa. I proprietari debbono fornire i loro fabbricati di canali e doccioni per acque pluviali e di scolo, e sono obbligati a mantenerli in perfetto stato.<\/p>\n<p><i>Art. 20<\/i>\u00a0\u2013 I proprietari sono tenuti ad evitare che le latrine e pozzi neri tanto dell\u2019interno che dell\u2019esterno, rigurgitino e trabocchino, provvedendo in tempo debito a che vengano vuotate o riparate.<\/p>\n<p><i>Art. 21<\/i>\u00a0\u2013 Non potr\u00e0 procedersi ad alcun vuotamento di pozzi neri o cloache senza una dichiarazione precedentemente fatta all\u2019ufficio di polizia urbana che rilascer\u00e0 regolare permesso in analogia alle disposizioni del Regolamento d\u2019igiene.<\/p>\n<p><i>Art. 22<\/i>\u00a0\u2013 Compiuta l\u2019operazione del vuotamento del cesso, fogna, ecc\u2026 dovranno i proprietari della casa o gli inquilini dopo asportate le materie estratte, lavare e nettare immediatamente quelle parti di suolo sulle quali nell\u2019atto della vuotatura, o per cagione della medesima, fosse avvenuto lo spargimento di materie putride, in modo che non resti sul suolo traccia veruna dell\u2019imbrattamento avvenuto.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>CAPO II<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Occupazione del suolo pubblico<\/b><\/p>\n<p><i>Art. 23<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 24<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 25<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 26<\/i>\u00a0\u2013 Ferma restando la competenza del Sindaco, in base all\u2019art. 13 del vigente regolamento comunale per la circolazione e la occupazione delle strade, di regolare con ordinanza l\u2019esposizione delle merci sul suolo pubblico da parte dei commercianti fissi fuori dei loro negozi, \u00e8 vietato a quei commercianti che dispongano di aree esterne private di esporvi la loro merci nei giorni e nelle ore in cui ci\u00f2 non sia ammesso sul solo pubblico.<\/p>\n<p>Analogo divieto di esposizione \u00e8 fatto per gli spazi compresi tra la porta esterna e quella interna dei negozi salvo che le merci non siano contenute in vetrine chiuse.<\/p>\n<p>Il Sindaco potr\u00e0 consentire, con autorizzazione singola sempre revocabile, che in aree private siano ammessi depositi di merci ingombranti.<\/p>\n<p>(Delib.Cons.del 7 \u2013 3 \u2013 57 n.6 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 18 \u2013 4 \u2013 57, con decisione n. 794).<\/p>\n<p><i>Art. 27<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di cuocere cibi sulle pubbliche vie, e dovr\u00e0 perci\u00f2 essere impedita l\u2019erezione di cucine allo scoperto e lo stabilirvi padelle per friggere.<\/p>\n<p><i>Art. 28<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 29<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato il lavorare fuori dei negozi, botteghe o case, ed il tenervi banchi, tavole, sedie ed altri oggetti consimili, salva all\u2019Autorit\u00e0 comunale la facolt\u00e0 di quei permessi che fossero consigliati da speciali circostanze.<\/p>\n<p><i>Art. 30<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 31<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 32<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 33<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di esporre al di fuori delle finestre delle case prospicienti le vie e piazze e di stendere sul suolo pubblico o nelle pareti esterne dei muri, porte ecc\u2026 biancherie, panni, tele, lane, drappi, filati, tende, tappeti, stracci, stuoie, od altro.<\/p>\n<p><i>Art. 34<\/i>\u00a0\u2013 Resta pure vietato di soffermarsi a scopo di vendita per il Corso Umberto I\u00b0, Piazza Mainetto \u2013 Buccolino, e Piazza Municipio e Lionetta con fasci di erbe, foraggi e legna all\u2019infuori dei luoghi assegnati dall\u2019Autorit\u00e0 Comunale.<\/p>\n<p><i>Art. 35<\/i>\u00a0\u2013 I tendoni, le incerate ecc\u2026 che servono a coprire le baracche, ove si smerciano al pubblico merci od altro, debbono essere decenti e pulite.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>CAPO III<\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Libero transito, ordine,decenza e quiete pubblica<\/b><\/p>\n<p><i>Art. 36<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 37\u00a0<\/i>\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 38<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 39<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 40<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 41<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 42 &#8211;\u00a0<\/i>Abrogato<i><\/i><\/p>\n<p><i>Art. 43<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 44<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 45<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 46<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 47<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 48<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 49<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 50<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito percuotere soverchiamente le bestie, od in qualsiasi modo maltrattarle, e di assoggettarle a trasportare carichi di peso eccessivo per le loro forze.<\/p>\n<p><i>Art. 50 bis<\/i>\u00a0\u2013 Gli animali gravemente ammalati o che presentino gravi lesioni traumatiche o siano fortemente claudicanti o affetti da zoppie dolorose dovranno essere trasportati su idonei carri.<\/p>\n<p><i>Art. 50 ter<\/i>\u00a0\u2013 La legatura degli arti dei piccoli animali dovr\u00e0 essere fatta a mezzo fasce anzich\u00e9 di corde o altro e non dovr\u00e0 essere eccessivamente stretta. Quando poi i detti animali siano caricati su mezzi di trasporto dovranno rimanere completamente adagiati e non avere la testa penzoloni.<\/p>\n<p><i>Art. 50 quater<\/i>\u00a0\u2013 Gli animali stessi non dovranno essere abbandonati sul terreno bagnato e dovranno essere fissati secondo suggerimenti della zoofila, evitando di sospenderli all\u2019uncino delle stadere.<\/p>\n<p>(Del. Podestarile 11\/8\/1927 n. 222).<\/p>\n<p><i>Art. 51<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 52<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 53<\/i>\u00a0\u2013 Sono proibiti nelle piazze, vie delle citt\u00e0, borghi, strade di circonvallazione, ed in genere nelle strade pubbliche i giuochi del pallone, della palla, bocce, ruzzola, boccetta e simili e quei trattenimenti tutti che per la loro natura, o per numerosa riunione di persone, cui danno luogo, possono offendere la sicurezza personale, impedire il libero transito e turbare la quiete dei cittadini.<\/p>\n<p>L\u2019innalzamento delle stelle di carta, o cervi volanti, \u00e8 vietato nell\u2019interno della citt\u00e0, sobborghi e vie di circonvallazione.<\/p>\n<p>Il giuoco della palla e delle bocce \u00e8 permesso soltanto nel foro boario e nello spiazzale di Borgo S. Giacomo che precede l\u2019imbocco al viale del cimitero.<\/p>\n<p><i>Art. 54<\/i>\u00a0\u2013 Nelle piazze e vie in cui si tengono fiere e mercati \u00e8 vietato l\u2019esercizio dei saltimbanchi, cantanti, ciarlatani, giuochi di bigliardini, piattelli, girovaghi con bestie, suonatori, ambulanti ed altri.<\/p>\n<p><i>Art. 55<\/i>\u00a0\u2013 I negozianti rivenditori ambulanti, le ortolane, contadine ecc\u2026 alle quali l\u2019ufficio di P.U. ebbe ad assegnare la localit\u00e0 per lo spaccio delle rispettive merci (giusta la tabella esposta nell\u2019ufficio di P. Urbana, approvata dall\u2019Autorit\u00e0 comunale) non potranno cambiare il loro posto senza il permesso della predetta autorit\u00e0.<\/p>\n<p><i>Art. 56<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato assicurare i tendoni delle baracche con corde nelle inferriate del Palazzo Municipale e di conficcare chiodi nelle pareti del palazzo stesso.<\/p>\n<p><i>Art. 57<\/i>\u00a0\u2013 \u201cSino all\u2019ora che sar\u00e0 fissata dal Sindaco con apposita ordinanza, da pubblicarsi all\u2019albo pretorio del Comune nel primo giorno successivo di festa, fiera o mercato e in altri luoghi pubblici, \u00e8 vietato ai produttori, incettatori, rivenditori di procedere fra loro, in qualsiasi parte del territorio comunale, a contrattazioni di uova, pollame, animali di bassa corte, e generi ordivi. Lo scoccare dell\u2019ora di cessazione del divieto sar\u00e0 segnalato con l\u2019abbassamento di bandiera che sar\u00e0 ogni mattina esposta sul luogo del mercato\u201d. (Delib.26\/09\/45 app. dalla G.P.A. il 2\/09\/45 \u2013 n. 2729).<\/p>\n<p><br clear=\"all\" \/><\/p>\n<p align=\"center\">CITTA\u2019 DI OSIMO<\/p>\n<p align=\"center\">______________________<\/p>\n<p>N. 12701<\/p>\n<h2>IL SINDACO<\/h2>\n<p>RICHIAMATE le precedenti ordinanze del 02\/03\/1957, 4\/12\/1957 n. 10960 e l\u2019art. 26 del regolamento di P.U. con cui \u00e8 stata disciplinata l\u2019esposizione di merci sul suolo pubblico e privato;<\/p>\n<p>VISTA la domanda di alcuni commercianti, siti nella zona pedonale del centro storico, rivolta ad ottenere l\u2019autorizzazione ad esporre merci fuori dei propri negozi e tra la porta esterna e quella interna;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che in occasione delle feste natalizie, dopo il divieto di circolazione dei veicoli lungo il Corso Mazzini, \u00e8 consuetudine esporre merci fuori dai negozi;<\/p>\n<p>RILEVATO che non sussistono motivi di intralcio alla circolazione stradale;<\/p>\n<p>VISTA la legge Comunale e Provinciale del 03\/031934, n. 383<\/p>\n<h4>ORDINA<\/h4>\n<p>Dal 15 dicembre al 6 gennaio, inclusi, tutti i commercianti possono esporre le proprie merci negli spazi compresi tra la porta esterna e quella interna dei negozi.<\/p>\n<p>Per lo steso periodo, i commercianti siti nella zona pedonale di Corso Mazzini, possono esporre la loro merce anche fuori dal proprio negozio, sul suolo pubblico per la lunghezza del negozio stesso e per una larghezza di un metro.<\/p>\n<p>Resta fermo il divieto assoluto di esporre i generi alimentari fuori del negozio, anche tra la porta esterna e la porta interna.<\/p>\n<p>Gli agenti della forza pubblica ed i Vigili Urbani, sono incaricati della esecuzione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.<\/p>\n<p>Osimo, l\u00ec 15 Dicembre 1975<\/p>\n<p align=\"right\">IL SINDACO<\/p>\n<p><i>Art. 58<\/i>\u00a0\u2013 Qualora una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci ruina, il proprietario, i conduttori, o gli inquilini sono in obbligo di darne immediata denuncia all\u2019Autorit\u00e0 comunale la quale, fatte le opportune verifiche, ordiner\u00e0 al proprietario di assicurare, restaurare o demolire l\u2019opera che minacci ruina in quel tempo e modi suggeriti dall\u2019imminenza del pericolo.<\/p>\n<p>Se il proprietario non denuncer\u00e0 il pericolo, ovvero si rifiuter\u00e0 di obbedire, si provveder\u00e0 d\u2019ufficio a termini di legge.<\/p>\n<p><i>Art. 59<\/i>\u00a0\u2013 Nel caso di lavori murari, di restauri delle parti superiori di fabbricati di pulitura di tetti ecc\u2026. dovranno collocarsi nella via sottostante dei segnali in numero sufficiente ad avvertire le persone del pericolo.<\/p>\n<p>Allorch\u00e9 si spazzano e si restaurano i tetti non si potranno gettare sul suolo pubblico che le erbe e la semplice spazzatura senza alcun sasso, rottami od altro qualsiasi materiale capace di offendere i passanti, si dovranno per\u00f2 mettere in ogni caso dei segnali che facciano avvertito il pubblico di tale gettito.<\/p>\n<p><i>Art. 60<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 61<\/i>\u2013 Le insegne ed iscrizioni indicanti la destinazione di una casa o localit\u00e0, vendita di oggetti o generi, esercizio di professioni, industrie, mestieri, le persiane e le vetrate da finestre devono essere bene e solidamente assicurate mediante cardini terminante a vite con galletto in modo da resistere ai venti impetuosi. I vasi e le cassette per i fiori, e gli oggetti di qualunque specie posti nei parapetti delle finestre, sui tetti e sulle terrazze devono essere bene assicurati e in maniera che non possano cadere sulla via e ci\u00f2 tanto in citt\u00e0 che in campagna. L\u2019innaffiamento dei vasi e delle cassette dei fiori deve esser fatto in modo che non avvenga stillicidio sul suolo pubblico.<\/p>\n<p><i>Art. 62<\/i>\u00a0\u2013 Non possono esporsi gabbie contenenti uccelli al di fuori del muro esterno dei fabbricati prospicienti il Corso.<\/p>\n<p><i>Art. 63<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito danneggiare i qualsiasi modo, deturpare, imbrattare i pubblici e privati edifizi, gli apparecchi ad uso telegrafico, telefonico e idroelettrico. E\u2019 proibito insudiciare e imbrattare le imposte delle portee finestre corrispondenti sulle piazze e strade, nonch\u00e9 le parti interne e gli atri dei pubblici edifici e dei loggiati con motti, figure, segni e scritti qualunque.<\/p>\n<p><i>Art. 64<\/i>\u00a0\u2013 I proprietari degli edifici che fronteggiano il suolo pubblico sono tenuti a conservarli sempre in stato decente e a non recare danno di sorta alle placche della nomenclatura delle contrade e della numerazione delle case. Sono pure tenuti a far togliere le erbe che per avventura fossero nate al piede ed all\u2019esterno dei muri delle case.<\/p>\n<p><i>Art. 65<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietata l\u2019affissione dei manifesti, avvisi, e qualsiasialtra stampa o manoscritti fuori dei luoghi destinati dall\u2019Autorit\u00e0 Municipale.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato del pari in qualsiasi tempo di lordare, di coprire, di lacerare o cancellare lo scritto o stampato affisso nelle tabelle approvate.<\/p>\n<p><i>Art. 66<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato salire sulle piante dei pubblici paesaggi, e il tagliarle, sfrondarle, scortecciarle o ad esse recar danno in qualsiasi modo. Cos\u00ec pure \u00e8 proibito di conficcare chiodi, legar corde, appendere od appoggiare biancherie od altro nelle piante od il lanciarvi qualunque cose che possano alterare la purezza e la salubrit\u00e0 delle acque.<\/p>\n<p><i>Art. 66 bis<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato nei giardini pubblici di camminare sopra le aiole, di cogliere fiori, di danneggiare in qualsiasi modo le piante e i manufatti, e di gettare in terra carte o altro.<\/p>\n<p>E\u2019 pure vietato di introdurre in essi veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione delle carrozzine per bambini, e di introdurre cani non condotti al guinzaglio. I cani trovati vaganti, qualora il proprietario non sia presente, saranno accalappiati e tenuti in custodia per sei giorni, entro il qual termine i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento, della tassa di presa e dei danni eventualmente recati. Trascorsi i sei giorni, l\u2019Autorit\u00e0 Comunale far\u00e0 uccidere i suddetti cani, senza che il proprietario possa avanzare alcuna pretesa.<\/p>\n<p>L\u2019orario dei pubblici giardini, con deliberazione di Giunta del 23 Aprile 1952, \u00e8 stato mutato come segue:<\/p>\n<p>\u00b7Mesi di gennaio, febbraio, marzo,novembre e dicembre: apertura ore 8, chiusura al suono dell\u2019Ave Maria;<\/p>\n<p>\u00b7Mese di aprile: apertura ore 8, chiusura ore 19.30;<\/p>\n<p>\u00b7Mese di maggio: apertura ore 8, chiusura ore 20.30;<\/p>\n<p>\u00b7Mese di giugno: apertura ore 7, chiusura ore 23;<\/p>\n<p>\u00b7Mesi di luglio e agosto: apertura ore 7, chiusura ore 24;<\/p>\n<p>\u00b7Mese di settembre: apertura ore 8, chiusura ore 23;<\/p>\n<p>\u00b7Mese di ottobre: apertura ore 8, chiusura ore 18;<\/p>\n<p>Il giardiniere \u00e8 dispensato dalla sorveglianza, a cui provveder\u00e0 l\u2019Ufficio di P.U., dalle ore 12 alle 14.30 nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, dalle ore 12 alle 15 nei mesi di aprile, maggio e ottobre, dalle ore 12 alle 16 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.<\/p>\n<p><i>Art. 67<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 pure proibito attingere acqua dalle pubbliche fontanine per impiegarla ad uso che non sia strettamente domestico, dovendosi negli altri casi avere il permesso dell\u2019Autorit\u00e0 Comunale, dietro analogo corrispettivo. E\u2019 vietato altres\u00ec bagnarsi od immergere qualsiasi oggetto nei bacini delle pubbliche fontane, od asportarne l\u2019acqua senza permesso dell\u2019Autorit\u00e0 Comunale.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato, nella fontana pubblica di Piazza Buccolino e nei pubblici lavatoi di Porta Musone, Fonte Magna, Borgo S. Giacomo, Guazzatore, S. Gennaro e Fellonia di bagnare cani ed animali di qualsiasi specie.<\/p>\n<p><i>Art. 68<\/i>\u00a0\u2013 Resta severamente proibito di lavare biancherie, indumenti e qualsiasi, altra cosa nelle fontanine pubbliche e sulle vie della citt\u00e0 e sobborghi con recipienti o senza. Nelle pubbliche fonti destinate ad abbeverare animali \u00e8 proibito lavare qualsiasi oggetto, o gettarvi cose che possano alterare la purezza e la salubrit\u00e0 delle acque.<\/p>\n<p><i>Art. 69<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirle.<\/p>\n<p><i>Art. 70<\/i>\u00a0\u2013 Abrogato<\/p>\n<p><i>Art. 71<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di bagnarsi in stato di completa nudit\u00e0 nelle acque prossime alle vie ed ai luoghi abitati.<\/p>\n<p><i>Art. 72<\/i>\u00a0\u2013 Non \u00e8 permesso sdraiarsi nelle vie interne o piazze della citt\u00e0 come pure sulle soglie degli ingressi che prospettano il suolo viabile.<\/p>\n<p><i>Art. 73<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di mendicare facendo mostra in luogo pubblico di piaghe, di mutilazioni di deformit\u00e0.<\/p>\n<p>E\u2019 sempre proibito mendicare durante la notte.<\/p>\n<p><i>Art. 74<\/i>\u00a0\u2013 Nelle strade e piazze ed in generale nei luoghi pubblici \u00e8 severamente proibito fare qualsiasi atto, o pronunciare a voce alte qualsiasi parola capace di offendere il pubblico decoro.<\/p>\n<p><i>Art. 75<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di lanciare, con o senza colpevole intendimento, nei luoghi pubblici, sassi, frutta, palle di neve ed altri oggetti che possano offendere persone o cose.<\/p>\n<p><i>Art. 76<\/i>\u00a0\u2013 Niuno potr\u00e0 entrare e transitare in citt\u00e0 con falci montate, e con altri arnesi che per la loro forma e grandezza possano anche senza colpa recare danno od incomodo ai passeggeri.<\/p>\n<p><i>Art. 77<\/i>\u00a0\u2013 Non \u00e8 permesso aizzare i cani con grida, spinte, percosse ed esporli a maltrattamenti di qualsiasi genere.<\/p>\n<p><i>Art. 78<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito tendere lacci per prendere le rondini a volo abbatterne o manometterne i nidi. Cos\u00ec pare \u00e8 proibito in campagna la distruzione dei ndi degli uccelli insettivori.<\/p>\n<p><i>Art. 79<\/i>\u00a0\u2013 I cani trovati vaganti per la citt\u00e0 e territorio senza fusoliera atta ad impedire di mordere e prescritto collare, saranno presi e tenuti in custodia per sei giorni entro il quale tempo i proprietari di essi potranno ricuperarli, previo il pagamento delle spese di custodia e mantenimento, dell\u2019ammenda e della tassa di presa che va all\u2019accalappiacani, senza pregiudizio di pene maggiori se i cani abbiano recato altrui danno. Trascorsi sei giorni l\u2019Autorit\u00e0 Comunale far\u00e0 uccidere o vendere, o disporr\u00e0 come meglio possa muovere alcuna pretesa. Se per qualsiasi circostanza non potessero essere sequestrati i cani sciolti, privi della prescritta fusoliera e di collana di cuoio debitamente assicurata e fornita di una placca che porti inciso il nome ed il cognome del proprietario, verranno sempre dagli agenti municipali contestate le contravvenzioni ai rispettivi proprietari, i quali dovranno pagare la relativa ammenda.<\/p>\n<p>I cani mordaci e da presa saranno tenuti permanentemente alla catena.<\/p>\n<p>Quei cani che durante la notte fanno un latrato lungo e molesto per la quiete pubblica non possono essere tenuti in citt\u00e0.<\/p>\n<p><i>Art. 79 bis<\/i>\u00a0\u2013 Ad evitare incomodi ai cittadini \u00e8 in facolt\u00e0 dell\u2019Autorit\u00e0 Comunale di vietare, caso per caso, la tenuta in determinati luoghi di animali ritenuti dall\u2019Autorit\u00e0 stessa come molesti. \u201cgalli e animali da ritenersi ugualmente molesti\u201d.<\/p>\n<p><i>Art. 80<\/i>\u00a0\u2013 I proprietari o conduttori di case, botteghe, officine od altro qualsiasi stabile ove siano camini e canali del fumo, dovranno far spazzare e nettare questi dalla fuliggine, almeno una volta l\u2019anno.<\/p>\n<p><i>Art. 81<\/i>\u00a0\u2013 I camini e i canali di cui sopra prossimi edifizi, case e qualunque stabile con finestre devono avere il loro sbocco sopra il tetto della rispettiva casa e distare dalle finestre dei vicini di almeno tre metri.<\/p>\n<p>Che se si tratta di fumo di carbone fossile e simili anche purificato, il canale deve sorpassare di almeno un metro il culmine del tetto pi\u00f9 elevato della casa ed edifici circostanti per un raggio di quindici metri.<\/p>\n<p><i>Art. 82<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato di accendere il fuoco sul suolo pubblico anche per momentanee occorrenze di qualsiasi industria, e di bruciarvi paglia, legna, foglie di grano turco, e qualsiasi altro combustibile.<\/p>\n<p>E\u2019 pure vietato di fare uso del fuoco in case, officine o botteghe non provviste di camini e canali d\u2019immissione e conduzione del fumo sopra i tetti. Dai camini poi, dai forni, dalle officine ecc\u2026,dovranno tenersi discosti anche i piccoli depositi di legna, di carbone ed altre materie combustibili.<\/p>\n<p><i>Art. 83<\/i>\u00a0\u2013 Tanto i focolari quanto le bocche, le gole ed i tubi di camino, di stufe, di forni non potranno stabilirsi su impalcature n\u00e9 addossarsi a travi od a pareti in legno, ma ne dovranno sempre essere separati da un massiccio in muratura di almeno 10 centimetri di spessore.<\/p>\n<p><i>Art. 84<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito di fare nell\u2019interno della citt\u00e0 grandi depositi di foraggi, paglia e strame. E\u2019 pure proibito di formare pagliai negli orti situati entro la cinta delle mura salvo speciale concessione della Giunta comunale. Per grandi depositi di foraggi s\u2019intendono quelle quantit\u00e0 che superano in peso cinque quintali, per le quantit\u00e0 maggiori, \u00e8 riservata alla Giunta la facolt\u00e0 di concedere quegli speciali permessi che potessero essere del caso, tenuto conto delle circostanze, della costruzione, della situazione, e delle adiacenze dei locali che fossero destinati per tali depositi.<\/p>\n<p>Non \u00e8 permesso nell\u2019interno dell\u2019abitato ed in locali contigui ad altri fabbricati, magazzini per deposito carbone, legna, fascine, fieno, paglia, foraggi, solfo, catrame petrolio ed altre materie di facile combustione senza averne prima riportata l\u2019autorizzazione del Sindaco.<\/p>\n<p><i>Art. 85<\/i>\u00a0\u2013 Anche ottenuta la licenza, \u00e8 proibito di riporre nei fienili il fieno e la paglia bagnata o in stato verde e tale che possano accendersi. E\u2019 ugualmente vietato di entrare nei fienili, stalle, e locali in cui si tengano fieno, paglia, ecc\u2026, con lanterne aperte e di fumarvi sigari o pipe on chiuse.<\/p>\n<p><i>Art. 86<\/i>\u00a0\u2013 Le materie incendiarie e quelle esplosive, come fiammiferi, zolfi, polveri piriche, benzina superanti il peso di cinque chilogrammi, gli spiriti, oli minerali e simili del quantitativo maggiore di mezzo quintale devono soltanto tenersi in deposito in locali approvati dalla Autorit\u00e0 comunale salvo il disposto delle leggi vigenti.<\/p>\n<p><i>Art. 87<\/i>\u00a0\u2013 Nessuno potr\u00e0 sparare mortai, accendere fal\u00f2, fuochi d\u2019artificio, lanciare razzi, innalzare globi aerostatici, praticar mine si in citt\u00e0 che in campagna senza il permesso dell\u2019Autorit\u00e0 di P.S.<\/p>\n<p>Quando poi si tratti di occupare il suolo pubblico o praticarvi buche, \u00e8 necessario anche il permesso del Municipio.<\/p>\n<p><i>Art. 88<\/i>\u00a0\u2013 Nei casi d\u2019incendio le persone che si trovano nei locali ove il fuoco si manifesta, sono obbligate renderne immediatamente avvertita l\u2019Autorit\u00e0 Municipale, e tutti i cittadini sono strettamente tenuti a dare opera ai lavori, ai servizi ed a quei soccorsi di cui fossero richiesti dalle Autorit\u00e0 locali.<\/p>\n<p><i>Art. 89<\/i>\u00a0\u2013 I proprietari delle case e degli altri edifici, le cui porte, atri e cortili rimangono aperti nelle ore notturne, devono tenere illuminati gli ingressi da un\u2019ora dopo il tramonto ad un\u2019ora prima della levata del sole.<\/p>\n<p align=\"center\"><b>CAPO IV<\/b><b><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><b>Rivendita merci, Esercizio, Commercio, Arti, Industrie, Mestieri<\/b><\/p>\n<p><i>Art. 90<\/i>\u00a0\u2013 (Delib. Giunta 30\/11\/1926) Chiunque voglia aprire nuovi opifici o stabilimenti industriali ovvero dedicarsi all\u2019esercizio di un\u2019arte o una professione dovr\u00e0 darne preventiva partecipazione all\u2019autorit\u00e0 Comunale, oltre adempiere quanto siano per dettagli le leggi e i regolamenti generali e locali.<\/p>\n<p>Simile partecipazione \u00e8 obbligatoria nel caso di cessione o chiusura dell\u2019opificio o stabilimenti ovvero abbandono dell\u2019arte o della professione.<\/p>\n<p>Chiunque invece, voglia aprire negozi o aziende di vendita al dettaglio, deve previamente ottenere autorizzazione dal Comune.<\/p>\n<p><i>Art. 90 bis<\/i>\u00a0\u2013 La vendita di merci nelle pubbliche vie e piazze sar\u00e0 consentita solo nei giorni di fiera o mercato. (Del. Pod. 141 del 07\/05\/1932).<\/p>\n<p><i>Art. 91<\/i>\u00a0\u2013 Per la vendita o lo smercio in modo permanente del bestiame, cereali, erbe, foraggi, sete in bozzoli o gallette, oggetti vecchi e qualsiasi altre merci e generi commestibili non possono occuparsi altri luoghi pubblici oltre a quelli destinati al Municipio (veggasi tabella relativa) che pu\u00f2 sempre cambiarli, e modificare le disposizioni esistenti.<\/p>\n<p><i>Art. 92<\/i>\u00a0\u2013 I venditori di commestibili, bevande, generi coloniali, droghe ecc\u2026, dovranno tenere affissa nei,luoghi dello smercio in un punto visibile ed a caratteri chiari la nota dei generi ed il loro rispettivo prezzo permanentemente.<\/p>\n<p><i>Art. 93<\/i>\u00a0\u2013 I pesi, le bilance, le stadere, dovranno essere poste in luogo bene esposto alla luce, o sotto gli occhi del compratore. Dovranno sempre essere tenute nette, ed i piatti delle bilance ed altri strumenti di pesa, per la vendita dei commestibili che possono essere facilmente attaccati dagli ossidi di rame o di ottone, dovranno sempre essere di vetro o di ferro.<\/p>\n<p>Le bilance da usarsi a cavalletto dovranno essere collocate orizzontalmente e ben ferme.<\/p>\n<p><i>Art. 94<\/i>\u00a0\u2013 L\u2019Autorit\u00e0 comunale o chi per essa potr\u00e0 sempre far visitare i locali degli esercenti i generi di commercio come pure gli utensili, i pesi e le misure di cui si servono per accertarsi della loro qualit\u00e0, esattezza e pulizia.<\/p>\n<p><i><span lang=\"DE\">Art. 95<\/span><\/i><span lang=\"DE\">\u00a0\u2013 ( R. D. 19\/05\/1930 n. 764)<\/span><\/p>\n<p><i>Art. 96<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 vietato agli esercenti con bottega od ambulanti di annunziare i loro generi con grida e schiamazzi.<\/p>\n<p><i>Art. 97<\/i>\u00a0\u2013 I venditori non potranno rifiutarsi alla vendita degli oggetti, quand\u2019anche n\u00e9 sia loro richiesta una piccola quantit\u00e0.<\/p>\n<p><i>Art. 98<\/i>\u00a0\u2013 I venditori di cibi cotti non potranno fare uso sia per cuocerli, sia per conservarli, di recipienti di rame se non siano internamente ben coperti di stagno.<\/p>\n<p><i>Art. 99<\/i>\u00a0\u2013 Il pesce fresco non potr\u00e0 vendersi che alla pubblica pescheria, i venditori hanno l\u2019obbligo di attenersi strettamente alle disposizioni Municipali. La vendita \u00e8 permessa fuori la pescheria dopo le dieci (eccetto che per il Corso). Delib. Cons. 29\/10\/1924.<\/p>\n<p><i>Art. 100<\/i>\u00a0\u2013 Chiunque venda contemporaneamente qualit\u00e0 diverse di oli o di altri liquidi \u00e8 in obbligo di tenere ed usare misure distinte per ogni qualit\u00e0, ed esporre i saggi degli oli in recipienti di vetro bianco e trasparente.<\/p>\n<p><i>Art. 101<\/i>\u00a0\u2013 La vendita delle carni dovr\u00e0 farsi esclusivamente nell\u2019interno delle botteghe. Per il Corso \u00e8 vietato ai pizzicagnoli qualunque esposizione all\u2019esterno delle botteghe.<\/p>\n<p>E\u2019 vietato l\u2019esercizio di rivendite di carne in botteghe, site lungo il Corso.<\/p>\n<p><i>Art. 101 bis<\/i>\u00a0\u2013 Sono vietati inoltre il deposito e la vendita di carni congelate nei locali ove si effettua la vendita di carni fresche. (Delib. Cons. 25 ottobre 1924).<\/p>\n<p><i>Art. 102<\/i>\u00a0\u2013 La vendita del vino non potr\u00e0 mai venire annunciata con alte grida. La vendita verr\u00e0 annunziata mediante iscrizione od insegna, apposta all\u2019esterno dell\u2019esercizio.<\/p>\n<p><i>Art. 103<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 proibito battere lo stoccafisso nell\u2019interno della citt\u00e0 e vie di circonvallazione.<\/p>\n<p><i>Art. 104<\/i>\u00a0\u2013 I fornai, i venditori di carne, ed in generale i venditori di commestibili dovranno tenere aperti i loro negozi in tutti i giorni, meno quelli fissati per il riposo festivo, dal levare del sole fino a due ore di notte almeno, e dovranno tenere sufficientemente illuminati i loro negozi sia di giorno che di notte.<\/p>\n<p><i>Art. 105<\/i>\u00a0\u2013 Negli spacci di pane, paste, farine, si dovr\u00e0 conservare la massima nettezza.<br \/>\nDetti generi in tempo d\u2019estate, dovranno essere tenuti coperti con velo od altrimenti.<\/p>\n<p><i>Art. 106<\/i>\u00a0\u2013 I mugnai dovranno tenere i loro mulini a disposizione del pubblico dall\u2019alba di ogni giorno no festivo fino a sera. In ogni caso di urgenza i mugnai potranno essere obbligati a servire il pubblico anche nei d\u00ec festivi e nella notte.<\/p>\n<p><i>Art. 107<\/i>\u00a0\u2013 La molenda, ossia la quantit\u00e0 del genere ai mugnai dovuta per dirittidi molitura, quando tale diritto non venga pagato in effettivo contante, dovr\u00e0 da essi essere prelevato in presenza degli avventori.<\/p>\n<p>Nel molino si terr\u00e0 affisso in luogo a tutti visibile un cartello indicante l\u2019ammontare della molenda in peso metrico.<\/p>\n<p><i>Art. 108<\/i>\u00a0\u2013 I mugnai non potranno mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini le granaglie dei privati secondo l\u2019ordine col quale sono presentate, ed \u00e8 proibito loro di confondere o macinare insieme le granaglie di diversi padroni.<\/p>\n<p><i>Art. 109<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 severamente proibito ai mugnai di bagnare o alterare in qualsiasi modo le granaglie loro affidate e le farine che ne risultano.<br \/>\nEssi sono obbligati di tenere costantemente riparati dall\u2019umidit\u00e0 i sacchi che contengono le granaglie e le farine.<\/p>\n<p><i>Art. 110<\/i>\u00a0\u2013 Gli animali che sono ricoverati nelle stalle pubbliche devono essere muniti di cavezza di corda sufficientemente solida applicata alla testa ed alle corna se si tratta di bovini. Essi non devono essere lasciati oltre 24 ore senza alimento. Ci\u00f2 verificandosi, ne saranno provveduti a spese del proprietario.<\/p>\n<p><i>Art. 111<\/i>\u00a0\u2013 Nelle stalle pubbliche \u00e8 vietato tener fieno e paglia bagnato o in stato che se ne possa produrre la spontanea accensione, o fumare, e fare uso di lanterne che non siano di sicurezza.<\/p>\n<p><i>Art. 112<\/i>\u00a0\u2013 Le stalle pubbliche del cavalli, muli ecc\u2026 non sono permesse nelle vie principali della citt\u00e0 n\u00e9 dove siavi abbondanza di popolazione o scarsezza di ventilazione, n\u00e9 potranno essere immediatamente sottoposte alle stanze da letto.<\/p>\n<p>Le stalle dovranno essere munite di pavimento a pietra inclinato e con piccolo solco per raccogliere le orine, da immettersi in particolari serbatoi.<\/p>\n<p>Le stalle avranno i finestroni innumero sufficiente per il libero giro dell\u2019aria o ventilatori.<\/p>\n<p>All\u2019infuori del personale di servizio nessuno pu\u00f2 pernottare nelle stalle.<\/p>\n<p><i>Art. 113<\/i>\u00a0\u2013 Non sono riconosciuti facchini di piazza che non siano muniti della relativa licenza e di particolare distintivo.<\/p>\n<p>Quei facchini che in luogo pubblico vorranno imporre ai privati l\u2019opera propria, potranno essere allontanati ed incorreranno nella contravvenzione senza pregiudizio dei fatti che possono costituire reati previsti dalla legge penale.<\/p>\n<p>I facchini di piazza non potranno percepire emolumenti superiori a quelli stabiliti nella tariffa approvata dalla Giunta.<\/p>\n<p><i>Art. 113 bis<\/i>\u00a0\u2013 Per l\u2019impianto di industrie o botteghe artigiane rumorose od incomode, o per il loro trasloco, devesi presentare domanda di licenza all\u2019autorit\u00e0 comunale, la quale subordiner\u00e0 il rilascio anche in relazione alla localit\u00e0 in cui le medesime svolgeranno la loro attivit\u00e0.<\/p>\n<p>Sono considerati industrie o mestieri rumorosi od incomodi quelli che, per l\u2019azione di macchine, di motori o per l\u2019uso di strumenti manuali possano recare sensibile molestia al vicinato.<\/p>\n<p><i>Art. 113 ter<\/i>\u00a0\u2013 Ogni volta che un\u2019industria o una bottega artigiana, anche munita di licenza, rechi disturbo al vicinato, il Sindaco, vagliate le circostanze, \u00e8 autorizzato ad emettere, caso per caso, apposita ordinanza regolatrice dell\u2019orario di lavoro della medesima.<\/p>\n<p>(Delib.Cons.16\/07\/1953 n.6)<\/p>\n<h2>CAPO V<b><\/b><\/h2>\n<h2>Sanzioni Penali<\/h2>\n<p><i>Art. 114<\/i>\u00a0\u2013 Le infrazioni al presente regolamento sono soggette tanto per le penalit\u00e0 quanto per la verifica delle contravvenzioni, per le conciliazioni e per le oblazioni alle vigenti leggi comunali. Il verbale di conciliazione firmato dalle parti e dal Sindaco, esclude ogni procedimento penale.<\/p>\n<p>I verbali verranno inviati all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria tutte le volte che i contravventori chiamati dal Sindaco o chi per esso, rifiuteranno la conciliazione, o non si presenteranno nel termine prescritto.<br \/>\nVedi ordinanza del Podest\u00e0 del 22\/1\/1935 alle somme da pagarsi in via di conciliazione amministrativa in mano del verbalizzante per le contravvenzioni ai regolamenti Comunali.<\/p>\n<p><i>Art. 115<\/i>\u00a0\u2013 Ogni contravvenzione al presente regolamento dovr\u00e0 risultare da un verbale redatto e firmato dall\u2019agente municipale interessato ed inoltrato al Sindaco o chi per esso.<\/p>\n<p><i>Art. 116<\/i>\u00a0\u2013 Le ammende, detratte le spese, saranno devolute per met\u00e0 agli agenti municipali e per met\u00e0 all\u2019erario comunale.<\/p>\n<p><i>Art. 117<\/i>\u00a0\u2013 I genitori, i capi di famiglia, i tutori, i padroni, i capi bottega sono responsabili per il pagamento delle ammende inflitte ai loro figli, pupilli, domestici, coloni, garzoni e dipendenti qualunque.<\/p>\n<p><i>Art. 118<\/i>\u00a0\u2013 Il pagamento delle ammende non esonera i contravventori delle sanzioni contemplate dal codice penale,n\u00e9 dalla rifrazione dei danni ai sensi della legge.<\/p>\n<p><i>Art. 119<\/i>\u00a0\u2013 E\u2019 in facolt\u00e0 degli agenti della Polizia Urbana di procedere al sequestro degli oggetti trovati o costituenti contravvenzione ai sensi degli articoli 164 \u2013 166 del codice di procedura penale.<\/p>\n<p><i>Art. 120<\/i>\u00a0\u2013 Qualora gli agenti avessero indizi di contravvenzioni al presente regolamento, potr\u00e0 il Sindaco far procedere ancora a visite domiciliari nei modi e con le condizioni prescritte dalle vigenti leggi per constatare la contravvenzione.<\/p>\n<p><i>Art. 121<\/i>\u00a0\u2013 I contravventori a presente regolamento saranno puniti con l\u2019ammenda da 10 a 50 lire.<\/p>\n<p><i>Art. 122<\/i>\u00a0\u2013 Il presente regolamento andr\u00e0 in vigore non appena avr\u00e0 riportato le sanzioni superiori e dopo le pubblicazioni volute dalla legge, e saranno tenuti ad osservarlo tutti coloro che si trovano nel Comune quantunque ivi residenti.<\/p>\n<p>Il presente Regolamento \u00e8 stato approvato dal Consiglio comunale il 17 Marzo 1914 e dalla Giunta Provinciale amministrativa il 5 Maggio 1914 N. 21034 Div. 2\u00b0<\/p>\n<p align=\"center\">\u2014\u2014\u2014\u2014<\/p>\n<p>N. 21102 Div. 2\u00b0<\/p>\n<p align=\"right\">Ancona 18\/07\/1914<\/p>\n<p>Visto per l\u2019omologazione agli effetti dell\u2019art. 211 terzultimo comma della legge comunale e provinciale 21\/05\/1908 N. 269 e dall\u2019art. 129 del Regolamento 12 Febbraio 1911 N. 295.<\/p>\n<p align=\"center\">Per il Prefetto<\/p>\n<p align=\"center\">Firm. BERTI<\/p>\n<p>Il presente Regolamento \u00e8 rimasto in pubblicazione all\u2019albo pretorio di questo Comune per quindici giorni di seguito cio\u00e8 dal 20 Luglio 1914 al 4 Agosto 1914.<\/p>\n<p align=\"center\">IL SINDACO<br \/>\nCav. Uff. Antonio Lardinelli<\/p>\n<p align=\"center\">IL SEGRETARIO<br \/>\nBeviglia<\/p>\n<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REGOLAMENTI COMUNALI Regolamento di Polizia Urbana &#8211; p.m. COMUNE DI OSIMO Regolamento di P.U. Approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo 1914 e dalla Giunta Prov. Amm.va il 15 Maggio 1914 (N. 21034 \u2013 Div. 2\u00b0) Variazione art. 57 (Del. C. 26-IX-45 app. dalla G.P.A. il 19-XI-45 n. 27245) Art.57 \u201cSino all\u2019ora che sar\u00e0 fissata 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